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Cronaca

Jesi Contenzioso case zona ex Piccitù: il Comune deve pagare le spese

Pronuncia della Cassazione, si chiude una vicenda ultraventennale, nessun esborso dovuto dalle famiglie che avevano acquistato alloggi di edilizia convenzionata

Jesi – La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza nr 14859/2024 pubblicata in data 28.5.2024, ha confermato la sentenza emanata dalla Corte di Appello di Ancona 1042/2020 pubblicata in data 10.10.2020 (con cui il Collegio di secondo grado aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta dal Comune e dichiarato che nulla era dovuto all’Ente medesimo in ragione dei titoli dedotti in giudizio).

Respinta quindi, la richiesta del Comune di Jesi vòlta a ottenere la condanna dei singoli assegnatari (ex soci di Cooperative che avevano acquistato, a seguito di assegnazione per convenzione tra Comune e Opera Pia Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”, degli alloggi realizzati sulle aree ubicate in zona ex Piccitù – nelle immediate adiacenze di via Fauto Coppi e via Mazzola principalmente) al pagamento, a titolo di conguaglio del prezzo di cessione, disponendo che nulla dagli stessi era in realtà dovuto.

Secondo la Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – risulta pacifica la circostanza che le Cooperative (di cui le odierne famiglie controricorrenti erano socie) avessero corrisposto al Comune le rispettive quote, appunto relative al costo globale di acquisizione delle aree, nonché al costo globale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’intero comprensorio realizzate dal Comune di Jesi e, pertanto, non poteva operare il meccanismo del principio del perfetto pareggio economico di bilancio che presuppone un recupero di un costo sostenuto.

Leggi anche: Jesi “Salvo conguaglio” diritto di superficie, Comune condannato

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorsi dispiegati dalla Pubblica Amministrazione e condannato il Comune di Jesi, a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità, al pagamento in favore delle famiglie titolari del diritto di proprietà su detti alloggi la somma di circa 10mila euro complessive.

La vicenda trae origine dalle diverse convenzioni di cessione di aree stipulate dal Comune nel 1983 con le Cooperative di cui i predetti erano soci, nell’ambito del progetto di edilizia economica e popolare approvato dal Consiglio comunale.

Allo scopo di darvi attuazione, il Comune aveva espropriato alcuni terreni, successivamente ceduti a dette cooperative in forza di atti in cui il prezzo di cessione, in parte determinato in parte determinabile sulla base di quanto il Comune avrebbe corrisposto ai soggetti espropriati, prevedeva allo scopo la clausola salvo conguaglio.

In data 26.5.2000 la Giunta Belcecchi ingiungeva, infatti, il pagamento di somme pari a circa  1.657.239.000 lire, (855.891,51 euro) nei confronti degli assegnatari, a titolo di conguaglio del corrispettivo di assegnazione di dette aree, importo che l’Ente reputava di introitare.

Si sviluppava in tal modo un ampio contenzioso che inizialmente riguardava 400 famiglie, delle quali successivamente 288 aderivano alla transazione proposta dalla Amministrazione comunale, per le restanti 112 (proprietari in diritto di superficie e in diritto di proprietà) iniziava una lunga fase giudiziale.

L’ordinanza di ieri, dopo un contenzioso ultraventenale, ha accolto integralmente la tesi della difesa dei titolari del diritto di proprietà controricorrenti, rimasti in 44, patrocinati dagli avvocati Stefano Serrini e Paolo Mocchegiani del Foro di Ancona (foto in primo piano).

Per il diritto di superficie si dovranno attendere ancora un paio di anni per la sentenza.

(foto in primo piano, gli avvocati Paolo Mocchegiani e Stefano Serrini)

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